ellaOne® e Norlevo® nella contraccezione d’emergenza
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aggiornata in Febbraio 2022
EllaOne® non previene l’ovulazione nei giorni più fertili del ciclo: la donna può concepire, ma l’endometrio è profondamente alterato dal farmaco e non consente l’annidamento del figlio. L’assunzione ripetuta di ellaOne® può compromettere gravemente la salute della donna: il farmaco si accumula nei tessuti e, in particolare, nel fegato provocando danni anche irreparabili.
Lo Stato italiano, attraverso le sue leggi, finalizza la procreazione responsabile alla tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento. E’ l’articolo 1, comma 3, della legge 405 del 1975 che istituisce i Consultori Familiari. Questa tutela è ribadita anche nella Legge 194 del 1978 che, pur permettendo l’aborto in casi che dovrebbero essere eccezionali, proclama la tutela della vita umana dal suo inizio (inizio della vita umana, e non della “gravidanza” che l’OMS vorrebbe fare iniziare dall’impianto in utero). La legge 40 del 2004, da ultimo, nelle procedure di fecondazione assistita riconosce al concepito le tutele che garantisce ai suoi genitori (passaggio mai modificato da alcuno dei numerosi interventi della Corte Costituzionale).
E’ quindi importante sapere se i farmaci utilizzati per la contraccezione d’emergenza, il Levonorgestrel (LNG, Norlevo®) e l’Ulipristal Acetato (UPA, ellaOne®), possano o meno prevenire il concepimento e siano, di conseguenza, compatibili o meno con le leggi del nostro Stato.