di Bruno Mozzanega

In esito al recente Convegno di Scienza & Vita sull’obiezione di coscienza ritengo di porre in questa sede l’attenzione su due punti importanti che in quella occasione non è stato possibile approfondire.
Il primo punto riguarda l’ambito dell’obiezione di coscienza rispetto alla legge 194/78 e, in particolare, sia la partecipazione del medico obiettore al colloquio con la donna con il conseguente rilascio del documento che ne fornisce l’attestazione, sia il dovere deontologico del medico anche obiettore di assistere la donna nei tempi di degenza precedenti e successivi all’esecuzione dell’aborto.
Il secondo punto riguarda la contraccezione di emergenza e la scelta legittima da parte del medico, anche al di là dell’obiezione di coscienza, di non prescriverla, visti i suoi meccanismi d’azione prevalentemente post-concezionali.

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